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Carfagna e Maroni lavorano a un ddl sulla prostituzione PDF Stampa E-mail
A cinquant'anni dalla legge Merlin, le squillo potrebbero scomparire dai luoghi pubblici. Con sanzioni e possibile arresto anche per i clienti. Mira, infatti, all'«eliminazione della prostituzione di strada» lo schema di disegno di legge dei ministeri dell'Interno e delle Pari opprtunità (firmatari Roberto Maroni e Mara Carfagna) che verrà esaminato venerdì dal Consiglio dei ministri. Si tratta di una versione soft dell'intervento contro le squillo di strada a suo tempo presentato come emendamento al decreto sulla sicurezza da Filippo Berselli e Carlo Vizzini, e poi ritirato su invito del ministero dell'Interno.
Il testo, che in pratica riprende la proposta Prestigiacomo-Fini–Bossi del 2002, si compone di quattro articoli. Il primo modifica la legge Merlin, vietando la prostituzione nei luoghi pubblici (come strade, parchi o aperta campagna) e in quelli aperti al pubblico, ossia frequentabili da chiunque. Le violazioni verranno punite con una sanzione amministrativa da 200 a 3mila euro, che in caso di reiterazione si trasformerà in arresto da 5 a 15 giorni con ammenda da 200 a mille euro. Stesse sanzioni per chi si avvale delle prestazioni delle squillo o le contratta in luoghi pubblici o aperti al pubblico: visto che «la prostituzione deve considerarsi fenomeno di allarme sociale», spiega la relazione al Ddl, «non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga». Ovviamente non è punibile chi esercita perché costretta con violenza o minacce.
Nel mirino del Ddl anche chi affitta una casa dove ci si prostituisce, ma solo se il canone è superiore a quello di mercato. È previsto l'arresto da due a sei anni e la multa da 250 a 10mila euro. Chi presta assistenza a una squillo senza fini di lucro o profitto, inoltre, non è imputabile di favoreggiamento alla prostituzione.
L'articolo 2 resta in ambito immobiliare per stabilire che i condomini possono chiedere e ottenere provvedimenti d'urgenza contro «turbative create dalla prostituzione» e approvare delibere condominiali anti-squillo.
Nell'articolo 3 è, invece, contenuta la stretta sui clienti delle baby prostitute: per chi compie atti sessuali con un minore tra 14 e 18 anni in cambio di denaro «o altra utilità anche non economica» è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a seimila euro. Sempre l'articolo 3 introduce novità sul rimpatrio assistito, visto che buona parte delle baby prostitute arriva dall'estero: in pratica i minorenni stranieri privi di
persone che esercitino la potestà genitoriale in Italia verranno riconsegnati alle autorità nazionali attraverso la proceduta del rimpatrio assistito (articolo 33, comma 2-bis, decreto legislativo 286/98). La semplificazione della procedura è demandata a un regolamento, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Infine, l'articolo 4 inasprisce le pene per l'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: le sanzioni vengono aumentate fino a due terzi per promotori e organizzatori e da un terzo a metà per gli altri partecipanti all'associazione.
Nel testo non c'è traccia della discussa proposta di Maroni, di dare vita a quartieri a luci rosse, come avviene in altri Paesi europei (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 giugno).
È la terza volta in cinque anni che il Governo tenta di intervenire in questo ambito. Nel dicembre 2002 venne approvato dal Governo Berlusconi un disegno di legge che, proprio come questo, vietava la prostituzione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il provvedimento non è stato approvato dal Parlamento. Così come è rimasto sulla carta il disegno di legge Amato-Lucidi della fine dell'anno scorso, che, tra l'altro, prevedeva maxi sanzioni per la prostituzione minorile.