Home
Disposizioni in materia di prostituzione PDF Stampa E-mail

Proposta di legge dell'On. Pitelli, relatore in Commissione Giustizia della Camera, XIII Legislatura.

 

 

ART.1( Esercizio della prostituzione)

1. L’esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all’interno di una privata dimora della quale hanno la legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.

3. Fuori dai casi  di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il  contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre  persone.

4. Non è punibile il proprietario  che legittimamente  concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.

5. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

6. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico od aperto al pubblico è punito con la multa da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

7. Nei casi di cui al comma 6, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.

 

ART.2 (Adempimenti formali)

1. L’esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:

a). certificato  della competente azienda sanitaria locale attestante l’assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;

b). certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo art.8.

3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati  tenuti presso la Questura, le Direzioni Generali delle aziende sanitarie e presso l’Amministrazione tributaria competente.

4. Della sospensione ovvero della cessazione dell’attività è data immediata comunicazione all’autorità di P.S..

5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio dell'attività di prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico.

6. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell’attività.

7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero, la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni, con la reclusione fino a tre anni.

 

ART.3 ( Disposizioni sanitarie)

Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all’esito di esse.

In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni tre mesi e ad esibire, a richiesta dell’autorità sanitaria ovvero di polizia, l’ultima certificazione ottenuta.

La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.

 

ART.4 (Sfruttamento della prostituzione)

Dopo l’art.600-septies del codice penale è inserito il seguente :

“art.600- octies.(Sfruttamento della prostituzione) E’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

Induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza , minaccia o con abuso di una situazione di necessità  una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarre profitto .

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni.

Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Nei confronti dell’imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l’autorità nella acquisizione di elementi utili alla individuazione dei responsabili od alla cattura di essi, la pena è diminuita fino ad un terzo.

L’art.3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l’art.5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.

 

ART.5 (Disposizioni fiscali)

1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.

 

Art.6 ( Divieto di pubblicità)

È vietata qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi ove è esercitata la prostituzione.

La violazione del comma 1 è punita con l’ammenda da 1000,00 a 3000,00 euro.

 

ART.7 (Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell’interno di concerto con ilMinistro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l’ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l’espletamento dei controlli sanitari periodici.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.

 

ART.8

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale